LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA: NUOVI MEMBRI
Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie. Si vuole così tutelare un interesse diverso e più ampio di quello dei singoli soci. L’interesse è quello di impedire che una società prima sfrutti le agevolazioni e gli incentivi che otterrebbe sotto forma di cooperativa e poi si sottragga alla vigilanza ed ai controlli tramite un semplice mutamento della forma sociale. Un altro motivo del divieto si riconduce alla diversità di funzione della società cooperativa rispetto a quelle lucrative: mentre la prima mira a fornire ai soci vantaggi mutualistici, la seconda ha come scopo la produzione e la distribuzione di un utile. Pertanto se la cooperativa vuole trasformarsi dovrebbe prima sciogliersi e solo in un secondo tempo i suoi soci potrebbero costituire una società lucrativa. Pare ormai acquisita invece la possibilità di trasformare una società lucrativa in società cooperativa, soprattutto per la mancanza di un esplicito divieto.
È necessaria l’autorizzazione degli amministratori perché la cessione di quote o azioni a nuovi soci abbia effetto nei confronti della società. L’intervento serve per verificare che il futuro socio abbia i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. Come la concessione, così il rifiuto dell’autorizzazione alla cessione della quota o delle azioni deve essere motivato. Il nuovo socio può dover versare, oltre all’importo della quota o dell’azione, una somma che si compone di due parti.
La prima, il cui ammontare viene imposto ai nuovi soci tramite statuto, rappresenta la tassa d’ammissione determinata indipendentemente dal bilancio, come finanziamento per la società.
La seconda parte, da determinarsi dagli amministratori ogni anno tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato, compensa il valore dell’avviamento della società
sopportato dai vecchi soci.
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