LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
Se la nave non va ...
La società cooperativa si scioglie come la S.p.a.:
1. per decorso del termine;
2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per l’impossibilità di raggiungerlo;
3. per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell’assemblea;
4. per deliberazione dell’assemblea;
5. per le altre cause previste dall’atto costitutivo;
6. per la dichiarazione di fallimento se la società ha per scopo un’attività commerciale;
7. per provvedimento di autorità governativa e riguarda le cooperative che a giudizio dell’autorità governativa non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o per due anni non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;
8. per perdita totale del capitale sociale;
I liquidatori della cooperativa potranno compiere tutti gli atti che servono alla liquidazione, vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Non possono però ripartire i beni
tra i soci finché non siano stati pagati i creditori. I liquidatori, realizzato l’attivo sociale e soddisfatti tutti i creditori, devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun socio
nella divisione dell’attivo. Per quanto riguarda la sorte del residuo di liquidazione si distinguono tre ipotesi:
1. che lo statuto, per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge, preveda che in caso di scioglimento l’intero patrimonio sociale sia devoluto a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico. In questo caso i soci avranno diritto soltanto al rimborso del capitale versato;
2. che lo statuto preveda una precisa modalità di destinazione o ripartizione tra i soci;
3. che lo statuto non preveda nulla, nel qual caso si ritiene possa essere ripartito tra i soci in proporzione ai guadagni o al valore dei conferimenti.
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