LE MODIFICHE ALL’ATTO COSTITUTIVO
È l’assemblea straordinaria competente a decidere le modificazioni dell’atto costitutivo. Essa delibera a maggioranza. Nelle cooperative in particolare le modifiche statutarie possono riguardare:
1. le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili;
2. la destinazione che deve essere data agli utili residui;
3. l’eventuale disciplina dei ristorni (cioè la destinazione di utili ai soci in proporzione all’opera svolta da ciascuno nell’ambito della cooperativa);
4. i criteri di liquidazione della quota del socio cessato;
5. gli obblighi ed i diritti dei soci con riferimento al rapporto mutualistico che li lega alla società;
6. la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, presupposto per introdurre nella cooperativa la figura del socio sovventore;
7. l’indicazione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento aziendale.
Anche l’aumento gratuito del capitale sociale delle cooperative prescinde da modifiche dell’atto costitutivo. È possibile destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale
sociale. L’obiettivo è quello di rivalutare le quote e le azioni dei soci.
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