Costituire una cooperativa sociale di Pasquale Colletti

ASPETTI GIURIDICI

Lo scopo di questo capitolo non è di trattare tutte le problematiche inerenti l’impresa cooperativa, bensì di fornire una panoramica generale delle principali caratteristiche della forma cooperativa così da consentirne un approccio il più possibile corretto.
La cooperativa è una forma societaria d’impresa. Come già visto, l’elemento caratteristico, e che precisa la natura “sociale” delle imprese cooperative rispetto alle altre forme societarie, è lo scopo mutualistico [ I1 ] [ I2 ] che esse devono perseguire. Infatti, come prescrive il codice civile, la denominazione di cooperativa non può essere usata da società prive di tale scopo. Ma cos’è lo scopo mutualistico?
Mentre nelle altre società i soci mirano solo a conseguire e ripartire tra loro gli utili economici ricavati dall’esercizio dell’impresa, nella società cooperativa i soci si obbligano reciprocamente a soddisfare un loro bisogno. È questa la cosiddetta gestione di servizio che rappresenta la componente fondamentale del concetto di mutualità. Per dirla in termini giuridici lo scopo mutualistico consiste nel “fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”.
La cooperativa rimane, comunque, un’esperienza imprenditoriale che deve confrontarsi efficacemente con un mercato ed un ambiente economico in continua e rapida evoluzione. Per adeguare meglio l’organizzazione cooperativa a questi cambiamenti la legislazione ha introdotto nell’ordinamento cooperativo importanti innovazioni (legge 59/1992)[ I ], in particolare per favorire la capitalizzazione e per introdurre il Bilancio sociale [ I ]. Quest’ultimo è il rendiconto di quanto fatto in cooperativa per rispondere alle esigenze dei soci.
Il movimento cooperativistico ha ormai raggiunto una elevata articolazione interna. È quindi sempre più difficile individuare soluzioni comuni ai problemi delle imprese cooperative che si hanno la stessa forma societaria, ma che operano in settori molto diversi che spaziano dall’agricoltura al terziario avanzato.
Il Dlgs. N. 6/2003 [ I ]ha innovato profondamente le norme generali riguardanti le società cooperative. Una delle novità di maggior rilievo è l’introduzione della distinzione tra:

società cooperative a mutualità prevalente[ I ], le sole alle quali vengono riservate le agevolazioni fiscali previste dalle leggi a favore della cooperazione. Le società cooperative a mutualità prevalente sono quelle in cui si realizzano le seguenti condizioni: che gli scambi mutualistici, cioè quelli fra la società e i soci ( per beni o servizi che la società fornisce ad essi, o per prestazioni lavorative che essi forniscono alla società) prevalgono rispetto agli scambi con i terzi; lo statuto deve prevedere particolari divieti o obblighi.
cooperative diverse ( a mutualità non prevalente).[ I ]

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