LA TIPOLOGIA DELLE IMPRESE COOPERATIVE
La cooperazione, intesa come movimento sociale ed economico, è costituita da una varietà di espressioni, le quali, in diversi ambiti della vita sociale ed in diversi settori dell’attività economica,
implementano i principi dello spirito mutualistico, su cui ci siamo soffermati nel paragrafo precedente.
Il fatto che tali principi vengano applicati pressoché in tutti i settori produttivi rende poco agevole l’intento di sistematizzare all’interno di schemi prestabiliti la pluralità di esperienze esistenti. Un tentativo in questo senso può essere sviluppato avvalendosi delle aggregazioni statistiche prodotte dal Ministero del Lavoro,[ I ] che, per ragioni anagrafiche, censisce all’interno di otto sezioni le cooperative
presenti nel nostro Paese. A seconda del settore nel quale si esplica la loro attività, pertanto, le società cooperative risultano iscritte nelle seguenti sezioni:
1. Sezione cooperazione di consumo, alla quale appartengono le cooperative di soci-consumatori che si avvalgono dello strumento cooperativo per acquistare beni di vario genere a prezzi vantaggiosi, costituendo eventualmente appositi esercizi commerciali, o per gestire luoghi pubblici (circoli, bar, trattorie, ecc.) finalizzati al consumo.
2. Sezione cooperazione di produzione e lavoro, alla quale sono iscritte le cooperative costituite da lavoratori esercenti l’arte e il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa, il cui scopo consiste nel procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l’esplicazione di servizi; le attività svolte spaziano dall’artigianato all’edilizia, dall’industria al terziario. Questa formula viene anche utilizzata in alcuni casi per salvare o rilanciare delle aziende in crisi.
3. Sezione cooperazione agricola, costituita da cooperative di agricoltori intenti a lavorare la terra, coltivando, trasformando, conservando o distribuendo prodotti agricoli o zootecnici.
4. Sezione cooperazione edilizia, composta da cooperative che si propongono la costruzione di alloggi per i propri soci, i quali possono riscattare la proprietà o usufruire soltanto degli alloggi.
5. Sezione cooperazione di trasporto, nel cui novero rientrano le cooperative costituite tra lavoratori che si propongono di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni e altro.
6. Sezione cooperazione della pesca, alla quale afferiscono le cooperative di pescatori, i quali, attraverso l’associazione in cooperativa, decidono di esercitare in comune la pesca o attività inerenti all’esercizio della pesca.
7. Sezione cooperazione mista, nella quale rientrano tutte le cooperative la cui attività non è classificabile agevolmente all’interno dei settori appena evidenziati (come ad esempio le cooperative di credito, quali le banche di credito cooperativo); vengono registrate in questa sezione, inoltre, le cooperative impegnate in attività catalogabili in differenti settori.
8. Sezione cooperazione sociale, è l’ultima sezione costituita in ordine di tempo, in seguito alla legge 381/91,[ I1 ]
[ I2 ]
che ha riconosciuto una forma di cooperazione radicalmente nuova, caratterizzata dallo
“scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”; oltre che nella sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da loro svolta.
La cooperativa sociale è uno specifico ed originale tipo di Società cooperativa. Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative di lavoro, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Questa è la definizione che dà l'articolo 1 della Legge 8/11/1991 n° 381, la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti (art. 3) cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario (art. 7). La Stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art. 2) e del socio svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni (art.5) stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali. Le cooperative sociali che rispettino la normativa della Legge 381/1991 sono ONLUS ("Organizzazione non lucrativa di utilità sociale") di diritto.
In ogni settore produttivo si possono costituire una o più cooperative - dette cooperative di primo grado - in grado di agire in forma autonoma. Allo stesso tempo, è possibile che all’interno di un medesimo settore più cooperative (almeno cinque) trovino vantaggioso gestire in comune la propria attività produttiva, dando vita ad un consorzio,[ E ] anche detto cooperativa di secondo grado. Il consorzio
svolge sostanzialmente attività di servizio alle cooperative di primo grado. Più consorzi, a loro volta, possono unirsi e costituire un’organizzazione ancora più complessa - cooperativa di terzo grado - finalizzata a tutelare nel migliore dei modi gli interessi e le finalità delle cooperative che vi appartengono.
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