RIEPILOGHIAMO: Che cosa intendiamo per diritto bellico o diritto internazionale umanitario o diritto dei conflitti armati?
Perchè i termini nel tempo sono divenuti sinonimi; sarà necessario probabilmente ribadire/chiarire che:
1 - i rapporti tra le regole che dettano le strategie e i mezzi da usare in guerra (diritto di guerra),
2 - le norme che regolano il rapporto tra gli stati (diritto internazionale) e
3 - le regole che devono salvaguardare le persone non attivamente coinvolte nei combattimenti (diritto umanitario)
sono tre aspetti sostanziali e interrelati dei conflitti armati (ed in modo sempre più drammatico nel corso del ‘900 come abbiamo visto)
Distinguiamo quindi tra:
Diritto Internazionale: ”Diritto delle genti” è l’espressione utilizzata dalla dottrina classica ed è sinonimo, nel linguaggio comune, di ”diritto internazionale pubblico” o di ”diritto internazionale”. Esso consiste nell’insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati e tra questi e gli altri soggetti della comunità internazionale.
e Diritto Internazionale Umanitario: include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra.
Lo scopo del diritto internazionale umanitario è quello di limitare le sofferenze causate dalla guerra proteggendo e assistendo il meglio possibile le sue vittime. Il diritto perciò si rivolge alla realtà del conflitto senza considerare le ragioni o la legittimità del ricorso alla forza.
Esso regola solamente quegli aspetti del conflitto che sono relativi a questioni di carattere umanitario. E’ questo il diritto conosciuto come ius in bello (diritto nella guerra). Le sue norme si applicano alle parti che combattono indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dal fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.
Nel caso di un conflitto armato internazionale, spesso è difficile definire quale Stato sia responsabile della violazione del principio del divieto del ricorso all’uso della forza sancito nella Carta delle Nazioni Unite. L’applicazione del diritto internazionale umanitario non è condizionato dall’accertamento di siffatta responsabilità; ciò, infatti, porterebbe immancabilmente al sorgere di una controversia e paralizzerebbe l'applicazione del DIU, dal momento che ciascuno degli avversari affermerebbe di essere vittima di un'aggressione.
Inoltre, il diritto umanitario, per la sua natura intrinseca, protegge le vittime della guerra e i loro diritti fondamentali, a prescindere dalla parte alla quale esse appartengano. Per questo motivo lo ius in bello deve rimanere indipendente dallo ius ad bellum o ius contra bellum (diritto di usare la forza o diritto contro la guerra).
Il Diritto Internazionale Umanitario, o Diritto Dei Conflitti Armati, o Diritto Della Guerra [it2] è costituito da due tipi di regole:
1) DIRITTO DI GINEVRA (dalla I convenzione del 1864), cioè il diritto umanitario in senso proprio, è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile;
2) DIRITTO DELL’AIA o diritto della guerra, stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico.
Questi due settori del DIU, tuttavia, non sono completamente separati tra di loro perché una conseguenza di alcune regole del diritto dell’Aia è quella di proteggere le vittime dei conflitti; d’altro canto, anche per quanto riguarda il diritto di Ginevra, una conseguenza di alcune sue regole è quella di limitare le azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità.
Con l’adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977, che riuniscono i due settori del DIU, questa distinzione è diventata puramente storica e ha solo un valore didattico.
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