Alcuni articoli tratti dalla Convenzione di Ginevra sulla protezione dei beni indispensabili alla popolazione civile
[I1] [E1] [F1] [S1]
Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile.
- 1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.
- 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
- 3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.
Articolo 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.
- 1. é vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.
- 2. é vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.
- 3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria:
- a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;
- b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.
- 4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.
- 5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.
Articolo 69. Bisogni essenziali nei territori occupati.
- 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'art. 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurerà anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lettereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto.
- 2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione nonché dall'art. 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.
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