Alcuni articoli tratti dalla Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra
[I1] [E1] [F1] [S1]
Articolo 3
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
- 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b) la cattura di ostaggi;
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le ga- ranzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
- 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
Articolo 11
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale.
Articolo 18
Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto. Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione. Gli ospedali civili saranno contrassegnati, sempre che vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva. In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.
Articolo 23
Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere. L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:
- a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure
- b) che il controllo possa non essere efficace, o
- c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci.
La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici. Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.
Articolo 46
Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità. Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.
Articolo 55
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti.
La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore. Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.
Articolo 13. Protezione della popolazione civile.
- 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
- 2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
- 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.
Articolo 51. Protezione della popolazione civile.
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione attacchi indiscriminati si intendono:
- a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
- b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
- c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
- a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
- b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.
7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari.
8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'art. 57.
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