14. La responsabilità dei commenti
Le notizie non sono più intoccabili a differenza dei giornali, radio e televisione. Questo però può produrre degli effetti indesiderati come quello di arrivare a frasi ingiuriose sfruttando l’anonimato del Web. A livello giuridico non è chiaro su chi dovrebbe ricadere la responsabilità. Però si potrebbe configurare l’ipotesi di reato di “diffamazione a mezzo stampa” anche se i commenti apparissero in uno spazio dedicato esclusivamente ai lettori. La responsabilità potrebbe ricadere sul direttore del giornale.
Sarebbe opportuno che i commenti fossero vistati dalla redazione prima di essere pubblicati e che i lettori fossero avvisati a livello preventivo che i commenti non potrebbero essere pubblicati se fossero contrari alla legge.
Le tecnologie di internet consentono di inviare messaggi, immagini, filmati ed ogni altro tipo di comunicazione all'interno di newsgroups, mailing lists, chat e di costruire pagine Web personali. Ciò comporta il rischio che diverse violazioni possano verificarsi sui siti della rete. Tra i possibili illeciti commessi su internet si possono individuare i seguenti casi:
• la violazione delle norme sul diritto d'autore [I1][E1], che si realizza quando documenti, immagini ed altre opere protette vengono riprodotte e pubblicate sulla rete senza la necessaria autorizzazione da parte dell'autore o del titolare dei diritti su di esse. Per la caratteristica della rete è uno dei reati più diffuso in Internet con riproduzioni di immagini coperte da royalty, trasmissione di musiche, video e software pirata ecc. Il giornalista o il direttore può considerarsi responsabile di un atto compiuto da un suo abbonato?
Quasi tutte le sentenze dei giudici che si sono dovuti esprimere in proposito hanno stabilito che il giornale che si limiti a concedere accesso alla rete o lo spazio del proprio server per la pubblicazione di servizi realizzati dall’abbonato, non è responsabile della violazione del diritto.
• la diffamazione [I2], avvenuta mediante l'invio di materiale offensivo su un sito della rete da parte di un abbonato. Questo è un altro dei possibili reati che ricorrono spesso in Internet. In tal caso, i giudici sino ad oggi intervenuti a pronunciarsi, hanno emesso sentenze tra loro opposte e contraddittorie.
• la violazione delle norme sul buon costume [I3][I4] e contro lo sfruttamento sessuale dei minori, con la pubblicazione di materiale pornografico con minori
• la violazione delle norme sull'ordine pubblico [I5], con la pubblicazione, ad esempio, di materiale di stampo terroristico.
• la violazione del diritto alla riservatezza [I6], che si ha quando dati riservati o segreti relativi ad un individuo o ad un'organizzazione vengono resi pubblici su un sito internet.
• la concorrenza sleale [I7], nel caso di informazioni false o diffamatorie messe in rete tra imprese concorrenti
• la violazione delle norme sulla protezione dei marchi [I8]
“Il web da tempo non è più un gioco”
I Provider permettono a degli utenti della rete di pubblicare, nello spazio da loro offerto, delle notizie che possono essere conosciute a livello mondiale. Quindi le figure dei Provider si pongono come intermediarie tra le notizie e il destinatario della notizia che è l’utente che naviga in rete. Il contenuto delle informazioni pubblicate può far sorgere, a carico del direttore del giornale una responsabilità nei confronti di soggetti terzi.
La dottrina dominante ritiene di escludere tale responsabilità salvo il caso in cui intenzionalmente e concretamente sia stato agevolato il terzo nel commettere il reato. Alcuni pensano [I9] che nel comportamento del direttore che non pratica un monitoraggio del materiale inviato ci sia una sorta di culpa in vigilando per cui vengono agevolati certi comportamenti illeciti, una responsabilità simile a quella editoriale.
Se è chiara la condotta attiva nella partecipazione ad un reato non è altrettanto chiara la condotta omissiva. Esistono degli obblighi giuridici da parte di un soggetto di attivarsi per impedire un evento che potrebbe sfociare in reato.
Per quanto riguarda le ipotesi di partecipazione criminosa i princìpi valgono tanto per il concorso commissivo quanto per il concorso omissivo per entrambi è configurabile una duplice modalità di concorso: partecipazione mediante omissione e partecipazione mediante azione.
Conclusioni
L’analisi nelle diverse situazioni della responsabilità penale di un giornale per i reati commessi in Internet si svolge attraverso argomenti lontani fra loro. La materia offre un numero rilevante di risvolti applicativi, cui si associa un quadro legislativo tutt’altro che ordinato e coerente, a fronte di uno scarso numero di interventi dottrinali e giurisprudenziali, spesso anch’essi confusi e incerti. Viene sancito l'assenza di un obbligo di controllo da parte del giornale sul contenuto dei dati immessi in rete dai propri lettori.
Al di fuori del dovere di conservare una memoria della messaggeria pubblica per permettere di risalire agli autori di eventuali illeciti e di limitare l'accesso ad alcune pagine protette da password, sinceramente sembra difficile addossare ai giornali on-line responsabilità similari a quelle previste per i direttori responsabili delle pubblicazioni stampate. Nella maggioranza dei casi è del tutto impossibile controllare i servizi di messaggeria pubblica, vuoi per la dimensione quantitativa del fenomeno, vuoi per le modalità con cui un siffatto servizio telematico è strutturato.
Il giornale dovrà pertanto svolgere quell’attività di sorveglianza che viene richiesta al direttore responsabile della testata giornalistica, rispondendo, insieme all’autore materiale, per i reati che dovessero perpetrarsi in ragione del mancato controllo.
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