3.6 Utilizzo dell'interruttore differenziale e impianto di terra secondo Leggi e Normative vigenti
03_6 Utilizzo dell'interruttore differenziale e impianto
di terra secondo Leggi e Normative vigenti
La
Legge 46/1990 prescrive che gli impianti vengano costruiti a regola
d'arte, dotandoli di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti. Il richiamo
alla regola d'arte, considerando quanto indicato dalla Legge 186/1968,
porta alla conclusione che gli impianti costruiti nel rispetto delle
norme CEI sono da considerarsi a regola d'arte e quindi conformi alla
Legge 46/1990.
(CEI: Comitato Elettrici Italiano, si occupa delle Norme del settore
elettrico in Italia)
Nel caso di impianti preesistenti, come quello in esame, occorre
però considerare che il regolamento di attuazione della
Legge
46/1990, al comma 8 delFart. 5, considera comunque adeguati gli
impianti elettrici che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, effettuati all'origine
dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro
i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Gli impianti di terra sono soggetti a prescrizioni di legge (DPR
547/1955) e normative. In ambito CEI alla materia si applicano
le
norme
seguenti.
- CEI 11-1: è una norma che si applica agli
impianti
elettrici in corrente alternata con tensione superiore a 1 kV e ai
relativi impianti di terra;
- CEI 64-8: è la nonna che riguarda gli impianti
elettrici
utilizzatori a tensione nominale fino a 1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua e contiene le prescrizioni per il progetto,
la realizzazione e la verifica dei relativi impianti di terra.
Nell'ambito degli impianti utilizzatori in bassa tensione, nei casi di
impianti posti in ambienti particolari non compresi nella 64-8, le
prescrizioni di tale norma vanno integrate con quelle contenute nelle
norme specifiche di tali luoghi.
A volte vi sono discordanze tra le prescrizioni del DPR 547/1955 e
quelle delle norme CEI; sentenze della magistratura hanno stabilito che
chi realizza un impianto secondo le norme CEI, pur se in contrasto con
il DPR 547/1955, non incorre nelle sanzioni previste dal decreto
suddetto.
Nel corso del paragrafo verranno evidenziate alcune differenze tra
quanto previsto dalle norme CEI e dal DPR 547/1955.
L'art. 271 del DPR 547/1955 prescrive che devono essere collegate a
terra le parti metalliche degli impianti ad alta tensione soggette a
contatto con
le persone e che potrebbero trovarsi sotto tensione per difetto di
isolamento o altre cause. Per gli impianti di bassa tensione il
collegamento a
terra deve essere fatto per quelli con tensione superiore a 25 V verso
terra in corrente alternata e 50 V verso terra in corrente continua,
situati in
luoghi normalmente bagnati o molto umidi o in prossimità di
grandi masse metalliche. Devono inoltre essere collegate a terra le
parti metalliche dei ripari di protezione.
[IT1]
[EN1]
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