L'intolleranza razziale antiebraica di Giovanni Lauretta (giovanni.lauretta@fastwebnet.it), Fulvia Dellavalle (fulvia_dellavalle@yahoo.it), Daniela De Luca (dana.dl@libero.it), Maria De Luca (deindeit@yahoo.it)

Discriminazione nell’Istruzione

Un ulteriore importante passo è stato compiuto con la Convenzione sulla Lotta Contro la Discriminazione nell’Istruzione [IT1], adottata dalla Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), [EN1],[EN2], [FR1],[ES1], [FR2] tenutasi a Parigi nel dicembre 1960 ed entrata in vigore il 22 maggio 1965. All’art. 1 viene dichiarata illegittima ogni forma di discriminazione, cioè “…ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, l’opinione politica o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, che abbia per oggetto o per effetto la distruzione o l’alterazione dell’uguaglianza di trattamento in tema di istruzione.”. All’art.2 vengono elencate delle situazioni che, se ammesse dallo Stato, non costituiscono discriminazione: “…la creazione o il mantenimento, per motivi d’ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituti separati che dispensano una istruzione che corrisponde alle scelte dei genitori o dei tutori legali degli alunni, se l’iscrizione a questi sistemi o la frequentazione di questi istituti resta facoltativa e se l’istruzione è dispensata in conformità alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’istruzione dello stesso grado”. All’art. 5, sempre riguardo alle attività educative, si conviene che: “…occorre riconoscere agli appartenenti a minoranze nazionali il diritto di svolgere proprie attività educative, compresa la gestione di scuole e, secondo la politica di ogni Stato in materia di istruzione, l’utilizzo o l’insegnamento della loro lingua, a condizione tuttavia: che questo diritto non sia esercitato in modo da impedire agli appartenenti alle minoranze di comprendere la cultura e la lingua di tutta la collettività e di prendere parte alle attività di quest’ultima, o in modo da compromettere la sovranità nazionale; che il livello di istruzione in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; che la frequenza di queste scuole sia facoltativa.” Se è vero che questa Convenzione, nel suo insieme, ha consentito di affrontare le numerose forme di discriminazione che in vari Paesi impedivano l’accesso all’istruzione di molti minori, va anche detto che non ha impegnato gli Stati a formare i propri insegnanti in modo coerente con i principi antidiscriminatori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Infatti, molte generazioni di allievi non hanno ricevuto un’educazione adeguata, nel campo dei diritti umani, e non sono stati neppure portati sufficientemente a conoscenza delle tragedie dell’Olocausto, come più volte rilevato dagli osservatori dell’Unione Europea nei loro Rapporti annuali [IT2], [IT3], [EN3], [IT4], [EN4].

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