La Costituzione
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il 10 dicembre dello stesso anno, 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite [IT1], approvava la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo [IT2], [EN1], [ES1], [FR1] che si apre con le seguenti affermazioni:
Art.1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art.2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione […]
Art.3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
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