Asilo Politico
La domanda di asilo politico, ai sensi della Convenzione di Ginevra, va presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia, o presso l'Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo il fotosegnalamento del richiedente, la domanda è inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale che si esprimerà in merito al riconoscimento dello status di rifugiato .
Per completare la richiesta di asilo politico, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:
- l'apposito modulo, previsto dalla Convenzione di Ginevra, nel quale riportare le motivazioni per le quali si richiede l'asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero e sottoscritto dallo stesso;
- copia del passaporto, se in possesso;
- ogni altra documentazione in possesso del richiedente, comprovante i motivi della richiesta .
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.
Per avere maggiori informazioni sulle normative per il riconoscimento dello status di Rifugiato e le nuove modalità operative introdotte ai sensi dell'art. 32 della legge n. 189/02 (Bossi-Fini) e del relativo regolamento d'attuazione, è disponibile "L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato" realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
Con il D.P.R. n.303/04, recante il "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato" (emanato in attuazione degli artt. 31 e 32 della legge n.189/02), sono state introdotte le seguenti innovazioni:
- costituzione di sette Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato che decidono sulle richieste entro 20 giorni;
- costituzione di Centri di identificazione dove trattenere il richiedente asilo che abbia fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera o che sia stato rintracciato in posizione irregolare;
- possibilità di trattenere presso un Centro di Permanenza Temporanea il richiedente asilo, già titolare di provvedimento di espulsione, la cui richiesta sarà decisa entro 20 giorni.
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