SportellOn-line Immigrazione- Corso per operatori di Federica Modica (f.modica@email.it), Michéle Savarino (m.savarino@email.it)

Famiglia

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Ricongiungimento famigliare

L’immigrato può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • Coniuge;
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente abbia dato il suo consenso;
  • Figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
  • Genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno famigliare nel Paese di origine o di provenienza.

L’immigrato che richiede il ricongiungimento deve dimostrare le seguenti disponibilità:

  • Un alloggio che possegga i requisiti minimi previsti dalla legge;
  • Di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.

 

 

Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5

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Edurete.org Roberto Trinchero