Ricongiungimento famigliare
L’immigrato può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- Coniuge;
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente abbia dato il suo consenso;
- Figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
- Genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno famigliare nel Paese di origine o di provenienza.
L’immigrato che richiede il ricongiungimento deve dimostrare le seguenti disponibilità:
- Un alloggio che possegga i requisiti minimi previsti dalla legge;
- Di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5