5.3 IL SEGRETARIATO GENERALE
L’art. 7, par. 1 qualifica espressamente il Segretariato generale come organo principale delle Nazioni Unite. Si tratta di un organo complesso, che si compone di vari uffici individuali subordinati gerarchicamente all’Ufficio del Segretariato generale e non va confuso con il Segretario generale, al quale sono riconosciuti specifici compiti, tra cui quello di capo del Segretariato.
Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza; l’elezione di questa figura riveste una notevole importanza dal punto di vista politico.
La Carta non prevede alcun requisito specifico per la scelta del candidato alla carica di Segretario generale, né disciplina la durata della carica né la possibilità di proroga del mandato.La durata viene stabilita in occasione di ogni elezione e specificata nella raccomandazione del Consiglio di sicurezza e di solito comprende il periodo di cinque anni.
Attualmente il Segretario generale delle Nazioni Unite è Ban Ki-moon, che è subentrato a far data dal 1° gennaio 2007 a Kofi Annan. [I1]
[I2]
[E] [ES1] [ES2]
Il Segretario deve adempiere i suoi doveri con imparzialità e indipendenza rispetto agli interessi nazionali in quanto egli è titolare di quelli dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e non deve ricevere sollecitazioni o istruzioni da alcun governo o autorità estranea alle Nazioni Unite. E’ il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione e ha il compito di svolgere tutte le funzioni che a livello amministrativo rientrano nella sfera organizzativa, tecnica e finanziaria e di rappresentanza.
In qualità di alto funzionario delle Nazioni Unite, il Segretario ha poi la rappresentanza dell’Organizzazione nelle relazioni esterne; nell’esercizio di questa funzione, può negoziare e concludere in nome delle Nazioni Unite accordi con Stati membri o non membri o con altre organizzazioni internazionali.