5.1 L’ASSEMBLEA GENERALE
E’ l’organo principale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed è l’unico a composizione plenaria. La qualità di membro dell’Assemblea coincide con quella di membro dell’Organizzazione per cui tutti gli stati membri fanno parte di diritto dell’Assemblea generale e a ciascuno di essi è attribuito un seggio e un voto. Sotto questo punto di vista, l’Assemblea generale è il più importante consesso politico del mondo, in cui sono rappresentati gli orientamenti politici di tutti gli Stati.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria presso la sede principale dell’Organizzazione al Palazzo di vetro di New York; la sessione ha inizio ogni anno il terzo martedì di settembre e dura solitamente fino alla terza settimana di dicembre. Può essere convocata anche in via straordinaria in altre date e sedi su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite
A differenza degli altri organi che possono intervenire solo su specifici settori d’azione, le competenze dell’Assemblea generale sono tanto ampie da coincidere con quelle dell’Organizzazione stessa.
In linea generale, le funzioni dell’Assemblea possono essere suddivise in attività di studio, funzioni di indirizzo della condotta degli Stati membri e funzioni operative. La prima , quella di studio, non è meno importante delle altre due e nel corso del tempo ha assunto sempre maggiore importanza contemporaneamente all’estensione della cooperazione internazionale in ambiti che coinvolgono anche aspetti tecnici, come ad esempio l’ambiente sostenibile, in cui diviene indispensabile valutare l’entità dei problemi per poi formulare possibili soluzioni. La funzione d’indirizzo consente, invece, di determinare, nelle singole materie, la linea di condotta che si desidera venga seguita dagli Stati membri attraverso la formulazione di raccomandazioni o risoluzioni [E][F]. Infine, la terza categoria raggruppa tutte le funzioni che richiedono un’attività esecutiva e conseguentemente l’emanazione di delibere organizzative relative agli strumenti per la prestazione di assistenza agli Stato membri.
All’assemblea Generale, inoltre, spetta il potere di eleggere i dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ed il Segretario Generale ed anche il potere di istituire organi sussidiari necessari per l’adempimento delle funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Fra gli organi sussidiari è compreso ad esempio l’UNICEF [I]
[E]
[F]
[ES], istituito nel 1946 come organo d’emergenza e poi definitivamente con una risoluzione dell’Assemblea Generale del 1953. [E]
[F]
Per quanto riguarda il quorum richiesto per l’assunzione delle decisioni da parte dell’Assemblea, quelle più importanti sono assunte con una maggioranza dei due terzi, mentre per quelle riguardanti altre questioni è sufficiente la maggioranza semplice.
E’, inoltre, importante precisare con riguardo al potere di indirizzare risoluzioni
che queste ultime possono essere rivolte agli Stati membri e non membri, sia agli altri organi delle Nazioni Unite. Le risoluzioni dell’Assemblea contengono di regola raccomandazioni, cioè manifestazioni di desiderio prive di forza vincolante che invitano, ma non obbligano, i destinatari a conformare ad esse la loro condotta in virtù dell’obbligo di leale collaborazione con l’Organizzazione. L’Assemblea, in particolare, non è legittimata a raccomandare misure implicanti l’uso della forza nei confronti di Stati che violino in modo persistente la Carta delle Nazioni Unite o che minaccino la pace o la sicurezza internazionali, in quanto le funzioni dell’Assemblea in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali incontrano un limite nelle competenze assegnate al Consiglio di Sicurezza, al quale viene attribuita la responsabilità principale in tale settore. In altri termini, ogniqualvolta una questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali per la quale si renda necessaria un’azione venga posta all’Assemblea, essa ha l’obbligo di riferire al Consiglio di Sicurezza (art. 11, par.2). In realtà, nei primi anni di attività dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea ha manifestato una certa tendenza ad estendere i suoi poteri relativamente al mantenimento della pace e sicurezza internazionale di fronte al comportamento inerte del Consiglio di Sicurezza causato dal veto dei membri permanenti. Un esempio è costituito dalla risoluzione 377 A (V) Uniting for Peace del 3/11/1950 [I]
[E]
[F] emanata dall’Assemblea Generale in occasione della Guerra di Corea a causa del veto espresso dal Consiglio di sicurezza dall’Unione Sovietica con la quale l’Assemblea raccomandava agli stati membri di adottare misure collettive, comprendendo l’uso della forza armata, in caso di violazioni della pace o di atto d’aggressione.
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